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Assegno di maternità

(L. N. 448 DEL 23 DICEMBRE 1998)

Dal 1 Luglio 1999 viene erogato l’assegno di maternità a favore delle madri cittadine italiane, che non beneficiano dell’indennità di maternità (casalinghe, disoccupate, artigiane) con un reddito familiare ISE non superiore a € 32.222,66. L’importo dell’assegno per l’anno 2009 è di € 309,11 per cinque mensilità.

Dal 1 Luglio 2000 le domande per l’assegno di maternità potranno essere presentate anche dalle cittadine comunitarie ed extracomunitarie, purché in possesso della carta di soggiorno.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
c/o Ufficio Servizi Sociale entro e non oltre 6 mesi dalla data del parto.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
- Domanda;
- Attestazione I.S.E.E.
L’assegno viene erogato in un'unica soluzione dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).