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Contributi ed agevolazioni

Contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Si tratta di un contributo economico riconosciuto da parte della Regione Lombardia come rimborso delle spese sostenute per interventi edilizi di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
La legge n. 13/89 stabilisce che il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a 2.582,28 Euro. Questa cifra viene aumentata del 25% della spesa effettivamente sostenuta per costi da 2.582,28 euro a 12.911,42 euro e aumentata di un ulteriore 5% per costi da 12.911,42 euro a 51.645,69 euro (fino ad arrivare ad un contributo massimo di 7.101,28 euro).

Per l’erogazione dei contributi occorre che la persona disabile abbia dimora stabile, abituale ed effettiva nell’edificio per il quale si chiede l’eliminazione della barriera architettonica.

La domanda di contributo, che si può scaricare in questa pagina, deve essere corredata da una marca da bollo di € 10,33 ed essere presentata dal portatore di handicap, da un familiare o dal tutore. La domanda, inoltre, deve fare riferimento a opere ancora da realizzare e deve essere corredata dai seguenti documenti:

  • certificato medico in carta libera che specifichi la menomazione e la limitazione funzionale e il certificato di invalidità rilasciato dalla ASL, in originale o in copia autenticata
  • dichiarazione sostitutiva o autocertificazione dalla quale risulti l’ubicazione dell’abitazione e la descrizione sommaria delle opere da effettuarsi
  • fotocopia della carta d’identità del richiedente
  • preventivo della ditta che effettuerà i lavori
  • atto di tutela (per incapaci di agire) o procura speciale, in originale o in copia autenticata
  • dichiarazione con la quale l’amministratore pro tempore si impegna a ripartire la somma indicata tra tutti i condomini, ovvero tra coloro che a suo tempo hanno sostenuto la spesa, qualora il beneficiario del contributo sia il condominio ove risiede il portatore di handicap
  • deliberazione del condominio, se le innovazioni riguardano parti comuni di un edificio condominiale, come per esempio ascensori, servoscala, sistemi di apertura automatica di porte ecc.
  • in caso di dissenso del condominio, produrre la lettera di richiesta all’autorizzazione indirizzata al condominio e relativa ricevuta di ritorno
  • atto comprovante l’assenso del locatore (per opere interne all’alloggio in locazione)
  • codice fiscale del beneficiario del contributo
  • dichiarazione sottoscritta dal beneficiario oppure dichiarazione rilasciata dall’istituto bancario dove si comunica il numero di conto corrente bancario (con codici ABI e CAB) intestato al beneficiario del contributo o a persona delegata con idoneo atto, al quale versare il contributo.

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Dopo la presentazione della domanda e l’avvenuto sopralluogo da parte del tecnico comunale, gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo. Il richiedente ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio Disabili la conclusione dei lavori con trasmissione delle fatture quietanziate originali o autenticate. La concreta erogazione del contributo avverrà dopo l’esecuzione dell’opera e in base alle fatture debitamente quietanzate e previa verifica dell’ufficio tecnico relativa all’esecuzione dei lavori.
Non occorre richiedere alcuna autorizzazione edilizia per opere di manutenzione ordinaria e di edilizia interna, quali:

  • riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne delle costruzioni, comprese le modifiche o sostituzione dei sanitari
  • riparazione e rifacimento delle pavimentazioni interne
  • apertura e chiusura di vani porta all’interno della singola unità immobiliare
  • installazione e spostamento di parti mobili
  • installazione di impianti di climatizzazione
  • opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti alle normali esigenze di esercizio
  • sostituzione di impianti ascensore senza modifiche dei vani di corsa
  • riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti esterni, dei portoni, dei cancelli anche con materiali diversi purché non ne siano mutate le caratteristiche esteriori (opera esterna).

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Le richieste devono arrivare all’Ufficio Servizi sociali entro il 1 marzo di ogni anno. Le domande inoltrate dopo questo termine verranno comunque prese in esame l’anno successivo.