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Esenzioni abitazione principale
E’ esentata dal pagamento dell’I.C.I. l’abitazione principale (e relative pertinenze) con esclusione di quelle accatastate con categoria A/1 (abitazioni signorili) – A/8 (ville) – A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico).
L’esenzione si applica anche:
- Alle abitazioni assimilate all’abitazione principale pertanto a tutte quelle date in uso gratuito ai parenti di primo e secondo grado in linea retta (figli e genitori – nonni e figli di figli). Non e’ richiesta l’esistenza di un diritto reale di godimento ma l’uso gratuito è provato dalla residenza anagrafica del parente e l’uso è effettivo come abitazione principale e’ verificato con l’intestazione delle utenze dell’immobile.
- All’unita’ immobiliare appartenente ad anziani che risiedono in casa di riposo a seguito di ricovero permanente a condizione che non sia locata;
- Alla casa coniugale del soggetto non assegnatario a causa di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio;
- Alle abitazioni principali dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- Agli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità ;

